Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (CF 80224030587, per il ricevimento degli atti fax 06/96514000 e PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12; Contro la Regione Umbria (CF 80000130544) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Corso Vannucci n. 96, Perugia; Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge della Regione Umbria n. 6//2011 del 20 luglio 2011, pubblicata nel BUR n. 32 del 27 luglio 2011, recante «Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15», come da delibera del Consiglio dei Ministri. In data 22 settembre 2011. Fatto In data 27 luglio 2011 e' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BUR), la Legge Regionale n. 6 del 20 luglio 2011, con la quale sono state poste norme relative al «Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15». La legge regionale in esame, recante la disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali, presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale: a) art. 12-bis, commi 1 e 2 che disciplinano le modalita' di nomina del direttore generale delle Aziende sanitarie; b) art.12-ter commi 1, 4 e 6, riguardante la valutazione dell'attivita' del direttore generale. Le disposizioni sopra indicate eccedono dalle competenze regionali, violano precise previsioni costituzionali e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; devono pertanto essere impugnate con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 12-bis, commi 1 e 2. L'art. 12-bis, commi 1 e 2 della legge regionale impugnata disciplinano le modalita' di nomina del direttore generale delle Aziende sanitarie, prevedendone la nomina ad opera del Presidente della Giunta regionale nell'ambito di un elenco di candidati idonei a ricoprire il suddetto ruolo, predisposto dalla Giunta medesima (art. 12-bis, comma 1). In particolare, l'art. 12-bis, comma 2 definisce anche i criteri per la verifica dei requisiti necessari alla designazione, con facolta' di prevedere ulteriori titoli e attestazioni comprovanti una qualificata formazione ed attivita' professionale di direzione tecnica o amministrativa rispetto all'incarico da ricoprire (art. 12-bis, comma 2). Tali disposizioni regionali, nella parte in cui disciplinano anche la nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle strutture universitarie nella predisposizione dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale di tali aziende, circoscrivono la facolta' di scelta del Rettore, prevista dal comma 3 dell'art. 12, ad un una rosa di candidati previamente individuati dalla sola regione, con conseguente violazione dei principio fissato all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999, secondo il quale il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie e' nominato dalla regione acquisita l'intesa con il rettore dell'universita'. Cosi disponendo, pertanto, tali norme regionali oltre a violare i menzionati principi fondamentali in materia di tutela della salute, riservati alla legislazione statale dal terzo comma dell'art. 117 Cost., ledono altresi' l'autonomia universitaria di cui all'art. 33, sesto comma, Cost., nonche' il principio' di leale collaborazione tra Universita' e Regione di cui agli artt. 117 e 118 Cost. 2) illegittimita' costituzionale dell'art. 12-ter, commi 1, 4 e 6. L'art. 12-ter, riguardante la valutazione dell'attivita' del direttore generale, prevede che la Giunta regionale disciplini le modalita' e i criteri per la valutazione dell'attivita' del direttore generale (comma 1) e disponga, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del contratto (comma 6). Tale articolo stabilisce altresi' (al comma 4) che ai fini della valutazione dell'attivita' compiuta dal direttore generale delle aziende ospedaliere la Giunta regionale acquisisca il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria. Dette disposizioni, laddove ricomprendono tra i loro destinatari anche i direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie, contrastano con i principi fissati dal d.lgs. n. 517/1999 e, in particolare, con quanto previsto dall'art. 4, comma 2, secondo il quale i procedimenti di verifica dei risultati dell'attivita' dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie e le .relative procedure, di conferma e revoca sono disciplinati da protocolli d'intesa tra regioni ed universita'. Le disposizioni in esame, infatti, non rinviando ai suddetti protocolli d'intesa, ma prevedendo esclusivamente il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria, non garantiscono la partecipazione delta componente universitaria alla procedura di valutazione in questione. Anche tali norme regionali pertanto, oltre a violare i menzionati principi fondamentali in materia di tutela della salute, riservati alla legislazione statale dal terzo comma dell'art. 117 Cost., ledono altresi' l'autonomia universitaria di cui all'art. 33, sesto comma, Cost., nonche' il principio di leale collaborazione tra universita' e Regione di cui agli artt. 117 e 118 Cost. La Corte costituzionale ha del resto piu' volte ribadito, con le sentenze nn. 217 e 68 del 2011 e 233 del 2006, il principio secondo il quale la Regione non puo' dettare unilateralmente disposizioni sul personale delle aziende ospedaliero-universitarie, ma deve garantire il principio dell'autonomia delle universita' e il principio di reale collaborazione tra universita' e Regione (artt. 33, 117 e 118 Cost.). In particolare, con la sentenza n. 233 del 2006, codesta ecc.ma Corte ha giudicato incostituzionale l'art. 24 della legge della Regione Calabria n. 13 del 2005, riguardante la nomina del ,direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria, affermando che la norma impugnata «Nella parte in cui si applica alla nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria, che la Regione deve effettuare d'intesa con il Rettore dell'Universita', va ricondotta nell'ambito della competenza concorrente in materia di tutela della salute, prevista dal terzo comma dell'art. 117 Cost. e, quindi, deve rispettare i principi fondamentali determinati dalla legge statale. Orbene, la disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Universita', regolata dal d.lgs. n. 517 del 1999, e' affidata ai protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le universita' ubicate nel proprio territorio (art. 1, comma 1), previsti, tra l'altro, proprio al fine di informare tali rapporti al principio di leale cooperazione (art. 1, comma, 2, lettera b). Ne discende che anche la disciplina del procedimento finalizzato al raggiungimento dell'intesa richiesta per la nomina del direttore generale di azienda ospedallero-universitaria deve essere definita in uno specifico protocollo tra gli enti interessati (art. 4, comma 2, del decreto legislativo citato). Conseguentemente, l'art. 24 della legge della Regione Calabria n. 13 del 2005 - che ha, invece, disciplinato autonomamente unilateralmente il procedimento di intesa in esame - ha leso gli evocati principi fondamentali, posti anche a tutela dell'autonomia universitaria garantita dall'art. 33, sesto comma, Cost., e deve percio' essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si applica anche alla nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria». Per i suddetti motivi, si ritiene di proporre questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione.