Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri pro  tempore,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (CF 80224030587,  per  il
ricevimento     degli     atti     fax     06/96514000     e      PEC
ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it),   presso   i   cui   uffici   e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12; 
    Contro  la  Regione  Umbria  (CF  80000130544)  in  persona   del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Corso Vannucci n.  96,
Perugia; 
    Per la declaratoria  della  illegittimita'  costituzionale  della
legge della Regione Umbria n. 6//2011 del 20 luglio 2011,  pubblicata
nel  BUR  n.  32  del  27  luglio  2011,  recante   «Disciplina   per
l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle  Aziende  sanitarie
regionali.  Ulteriori  modificazioni  e  integrazioni   della   legge
regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento  del  sistema  sanitario
regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio  2005,  n.
15», come  da  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri.  In  data  22
settembre 2011. 
 
                                Fatto 
 
    In data  27  luglio  2011  e'  stata  pubblicata  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria (BUR), la Legge Regionale n. 6 del  20
luglio 2011,  con  la  quale  sono  state  poste  norme  relative  al
«Disciplina per l'attribuzione degli  incarichi  di  struttura  nelle
Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni  e  integrazioni
alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento  del  sistema
sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23  febbraio
2005, n. 15». 
    La  legge  regionale  in  esame,  recante   la   disciplina   per
l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle  Aziende  sanitarie
regionali,   presenta   i   seguenti   profili   di    illegittimita'
costituzionale: 
        a) art. 12-bis, commi 1 e 2 che disciplinano le modalita'  di
nomina del direttore generale delle Aziende sanitarie; 
        b) art.12-ter commi 1, 4  e  6,  riguardante  la  valutazione
dell'attivita' del direttore generale. 
    Le  disposizioni  sopra  indicate   eccedono   dalle   competenze
regionali,  violano  precise   previsioni   costituzionali   e   sono
illegittimamente  invasive  delle  competenze  dello  Stato;   devono
pertanto essere impugnate con  il  presente  atto  affinche'  ne  sia
dichiarata  la   illegittimita'   costituzionale,   con   conseguente
annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di 
 
                               Diritto 
 
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 12-bis, commi 1 e 2. 
    L'art. 12-bis, commi  1  e  2  della  legge  regionale  impugnata
disciplinano le modalita' di  nomina  del  direttore  generale  delle
Aziende sanitarie, prevedendone la nomina  ad  opera  del  Presidente
della Giunta regionale nell'ambito di un elenco di candidati idonei a
ricoprire il suddetto ruolo, predisposto dalla Giunta medesima  (art.
12-bis, comma 1). 
    In particolare, l'art. 12-bis, comma 2 definisce anche i  criteri
per la  verifica  dei  requisiti  necessari  alla  designazione,  con
facolta' di prevedere ulteriori titoli e attestazioni comprovanti una
qualificata  formazione  ed  attivita'  professionale  di   direzione
tecnica o amministrativa rispetto  all'incarico  da  ricoprire  (art.
12-bis, comma 2). 
    Tali disposizioni regionali,  nella  parte  in  cui  disciplinano
anche   la   nomina   dei   direttori    generali    delle    aziende
ospedaliero-universitarie,   senza   prevedere   alcuna   forma    di
coinvolgimento delle strutture  universitarie  nella  predisposizione
dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale di
tali aziende,  circoscrivono  la  facolta'  di  scelta  del  Rettore,
prevista dal comma 3 dell'art.  12,  ad  un  una  rosa  di  candidati
previamente  individuati  dalla   sola   regione,   con   conseguente
violazione dei principio fissato all'art. 4, comma 2, del  d.lgs.  n.
517/1999, secondo  il  quale  il  direttore  generale  delle  aziende
ospedaliero-universitarie  e'  nominato   dalla   regione   acquisita
l'intesa con il rettore dell'universita'. 
    Cosi disponendo, pertanto, tali norme regionali oltre a violare i
menzionati principi fondamentali in materia di tutela  della  salute,
riservati alla legislazione statale dal  terzo  comma  dell'art.  117
Cost., ledono altresi' l'autonomia universitaria di cui all'art.  33,
sesto comma, Cost., nonche' il principio' di leale collaborazione tra
Universita' e Regione di cui agli artt. 117 e 118 Cost. 
2) illegittimita' costituzionale dell'art. 12-ter, commi 1, 4 e 6. 
    L'art. 12-ter,  riguardante  la  valutazione  dell'attivita'  del
direttore generale, prevede che la  Giunta  regionale  disciplini  le
modalita' e i criteri per la valutazione dell'attivita' del direttore
generale  (comma  1)  e  disponga,  con  provvedimento  motivato,  la
conferma dell'incarico o la risoluzione del contratto (comma 6). 
    Tale articolo stabilisce altresi' (al comma 4) che ai fini  della
valutazione dell'attivita'  compiuta  dal  direttore  generale  delle
aziende ospedaliere la Giunta regionale acquisisca  il  parere  della
Conferenza  permanente  per  la  programmazione  sanitaria  e   socio
sanitaria. 
    Dette disposizioni, laddove ricomprendono tra i loro  destinatari
anche i direttori generali delle  aziende  ospedaliero-universitarie,
contrastano con i principi fissati  dal  d.lgs.  n.  517/1999  e,  in
particolare, con quanto previsto dall'art. 4,  comma  2,  secondo  il
quale i procedimenti di verifica  dei  risultati  dell'attivita'  dei
direttori  generali  delle  aziende  ospedaliero-universitarie  e  le
.relative procedure,  di  conferma  e  revoca  sono  disciplinati  da
protocolli d'intesa tra regioni ed universita'. 
    Le disposizioni in esame,  infatti,  non  rinviando  ai  suddetti
protocolli d'intesa, ma prevedendo  esclusivamente  il  parere  della
Conferenza   permanente   per   la   programmazione    sanitaria    e
socio-sanitaria, non garantiscono la partecipazione delta  componente
universitaria alla procedura di valutazione in questione. 
    Anche tali norme regionali pertanto, oltre a violare i menzionati
principi fondamentali in materia di tutela  della  salute,  riservati
alla legislazione statale dal terzo comma dell'art. 117 Cost., ledono
altresi' l'autonomia universitaria di cui all'art. 33,  sesto  comma,
Cost., nonche' il principio di leale collaborazione tra universita' e
Regione di cui agli artt. 117 e 118 Cost. 
    La Corte costituzionale ha del resto piu' volte ribadito, con  le
sentenze nn. 217 e 68 del 2011 e 233 del 2006, il  principio  secondo
il quale la Regione non puo' dettare unilateralmente disposizioni sul
personale delle aziende ospedaliero-universitarie, ma deve  garantire
il principio dell'autonomia delle universita' e il principio di reale
collaborazione tra universita' e Regione (artt. 33, 117 e 118 Cost.). 
    In particolare, con la sentenza n. 233 del 2006,  codesta  ecc.ma
Corte ha giudicato  incostituzionale  l'art.  24  della  legge  della
Regione Calabria n. 13 del 2005, riguardante la nomina del ,direttore
generale di  azienda  ospedaliero-universitaria,  affermando  che  la
norma impugnata «Nella parte  in  cui  si  applica  alla  nomina  del
direttore  generale  di  azienda  ospedaliero-universitaria,  che  la
Regione deve effettuare d'intesa con il Rettore dell'Universita',  va
ricondotta nell'ambito della competenza  concorrente  in  materia  di
tutela della salute, prevista dal terzo comma dell'art. 117 Cost.  e,
quindi, deve rispettare i  principi  fondamentali  determinati  dalla
legge statale.  Orbene,  la  disciplina  dei  rapporti  tra  Servizio
sanitario nazionale ed Universita', regolata dal d.lgs.  n.  517  del
1999, e' affidata ai protocolli d'intesa stipulati dalla Regione  con
le universita' ubicate nel proprio  territorio  (art.  1,  comma  1),
previsti, tra l'altro, proprio al fine di informare tali rapporti  al
principio di leale cooperazione (art. 1, comma, 2, lettera b). 
    Ne discende che anche la disciplina del procedimento  finalizzato
al raggiungimento dell'intesa richiesta per la nomina  del  direttore
generale di azienda ospedallero-universitaria deve essere definita in
uno specifico protocollo tra gli enti interessati (art. 4,  comma  2,
del decreto legislativo citato). 
    Conseguentemente, l'art. 24 della legge della Regione Calabria n.
13  del  2005  -   che   ha,   invece,   disciplinato   autonomamente
unilateralmente il procedimento di intesa in  esame  -  ha  leso  gli
evocati principi fondamentali, posti anche  a  tutela  dell'autonomia
universitaria garantita dall'art. 33,  sesto  comma,  Cost.,  e  deve
percio' essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte
in cui si applica anche alla nomina del direttore generale di azienda
ospedaliero-universitaria». 
    Per i suddetti  motivi,  si  ritiene  di  proporre  questione  di
legittimita' costituzionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione.